In data 12/12/2018 con voto favorevole dell’Assemblea Straordinaria dei soci è stato approvato il nuovo STATUTO CRALD precedentemente sottoposto al vaglio delle segreterie dei sindacati di rappresentanza dei soci:
STATUTO DEL C.R.A.L.D. AUSL AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA
PRINCIPI GENERALI
Nello spirito della Costituzione Repubblicana e della Legge 20 Maggio 1970, n.300, si è costituito il Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori Dipendenti dell’Azienda USL Ambito Territoriale di Ravenna, che prende il nome di “CRALD AUSL Ambito Territoriale di Ravenna”, con sede in Ravenna, Viale Randi, 5. Esso è un istituto unitario ed autonomo di tutti i lavoratori dipendenti dell’AUSL, aperto a tutti i lavoratori dipendenti dell’AUSL Ambito Distrettuale di Ravenna. Non ha finalità di lucro; è amministrativamente e patrimonialmente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo costituito in parte da membri eletti da tutti i soci, in parte nominati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Il CRALD assume la figura giuridica dell’Associazione non riconosciuta, ai sensi degli art. 36-37-38 del Codice Civile. La base sociale è costituita dai soci effettivi (dipendenti dell’AUSL Ambito Distrettuale di Ravenna in servizio), e da soci benemeriti (ex soci effettivi in trattamento di quiescenza), previa richiesta di iscrizione e versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La base sociale può essere allargata ad aggregati e soci onorari, per un numero complessivo non superiore al 2% dei soci effettivi e benemeriti.
PRINCIPI, SCOPI GENERALI E CARATTERISTICHE DEL CRALD
Art. 1 Il CRALD dell’AUSL Ambito Distrettuale di Ravenna è costituito secondo i principi stabiliti dall’art. 11 della legge 300 “Statuto dei Lavoratori”, ed è diretta derivazione delle Organizzazioni Sindacali Aziendali (art. 19 Statuto dei Lavoratori) e Confederali maggiormente rappresentative. E’ inoltre derivato dalla contrattazione fra queste ultime e l’amministrazione della AUSL, in base a quanto contenuto negli accordi locali e Stato-Regioni in materia di circoli aziendali.
Art. 2 Il CRALD collabora con le strutture sindacali unitarie quali unici agenti contrattuali perché la contrattazione determini tutti gli aspetti inerenti le proprie funzioni e tutte le possibilità di un corretto e proficuo svolgimento delle stesse, quali, ad esempio: i finanziamenti, la specificazione dell’autonomia del CRALD nella elaborazione dei suoi programmi, senza condizionamenti di sorta; la concessione di attrezzature, locali, terreni, impianti; la definizione del personale addetto alla gestione del CRALD, alla sua direzione ed amministrazione; le modalità per svolgere le assemblee; la definizione della rappresentanza nel Consiglio Sindacale.
Art.3 Il CRALD ha il compito fondamentale di promuovere e gestire le iniziative ed attività culturali, ricreative, sportive valorizzando in particolare le iniziative e metodi che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi dei lavoratori. Il CRALD opera in permanente collegamento con la struttura sindacale unitaria d’azienda e con le strutture sindacali territoriali. Inoltre può partecipare ad iniziative dell’associazionismo culturale e promuovere direttamente o con altri circoli aziendali e territoriali lo sviluppo delle iniziative turistiche, sportive e ricreative anche in rapporto con le aggregazioni democratiche e gli strumenti di partecipazione presenti nel territorio. Il CRALD ricerca momenti di confronto con le istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione dei progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività di tempo libero.
Art.4 Il CRALD, per le sue caratteristiche e la sua natura autonoma ed unitaria, non può essere struttura di alcuna organizzazione particolare, né contrarre vincoli affiliativi.
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL CRALD
Art. 5 Le iniziative e le attività del CRALD sono, compatibilmente con la normativa nazionale e regionale di settore, aperte ai cittadini che vogliono parteciparvi, sempre che accettino i principi di democrazia, libertà e pluralismo che ispirano l’attività del CRALD.
Art. 6 Tutti i soci hanno il diritto di fruire liberamente degli impianti, dei servizi, delle strutture e delle attività promosse ed organizzate dal CRALD. Anche i familiari dei soci hanno diritto di partecipare alle attività ed iniziative, secondo le modalità stabilite dal CRALD.
Art. 7 La partecipazione alle iniziative promosse dal CRALD comporta l’accettazione delle modalità e condizioni stabilite dagli Organi Direttivi. Nel caso di richieste di partecipazione ad una qualsiasi iniziativa eccedenti le effettive possibilità di accoglimento, la precedenza verrà nell’ordine assicurata ai soci, ai loro familiari, ai soci onorari ed aggregati, prendendo in ogni caso a base di partenza l’ordine di richiesta di partecipazione, salvo diverse modalità decise dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 Nel rispetto delle finalità generali del CRALD, possono costituirsi gruppi di soci allo scopo di svolgere attività ricreative e/o sportive. Ogni gruppo elegge un proprio referente il quale rende conto direttamente agli Organi di Gestione del CRALD dell’operato del gruppo stesso, nel rispetto dei seguenti principi:
- A. non verranno appoggiate attività e proposte che si sviluppino in maniera autonoma all’interno dei singoli gruppi, senza il preventivo avallo del Consiglio Direttivo.
- B. Le contribuzioni di Enti o privati debbono comunque intendersi dirette al CRALD, anche se indirizzate a singoli gruppi.
- C. Qualora un contributo venga diretto ad un singolo gruppo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di lasciare allo stesso il compito di amministrare quanto ricevuto;
- D. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono gli unici Organi cui sono demandati i compiti di rilasciare ricevute per oblazioni, contributi, ecc. e di formulare ringraziamenti formali; Dietro richiesta del referente del gruppo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di autorizzare la realizzazione delle attività sociali programmate: in tal caso fornisce le indicazioni ed i mezzi adeguati per la loro attuazione.
Art. 9 I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle Commissioni, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola il CRALD, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo con appositi regolamenti, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Statuto.
Art. 10 Gli organi Direttivi ed Amministrativi del CRALD sono:
- A. l’ASSEMBLEA GENERALE
- B. il CONSIGLIO DIRETTIVO
- C. il PRESIDENTE
- D. il COMITATO ESECUTIVO
- E. il COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Art. 11 ASSEMBLEA GENERALE – L’Assemblea è composta da tutti i soci. La stessa è aperta alle forze sociali ed agli operatori culturali che hanno la facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative. L’Assemblea è convocata, a norma dell’art.20 dello Statuto dei Lavoratori, dalle rappresentanze sindacali aziendali, in accordo con il Consiglio Direttivo: in via ordinaria almeno una volta all’anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 della base sociale o su richiesta della struttura sindacale unitaria d’azienda, o comunque da una struttura sindacale confederale, su richiesta del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale. In caso di Assemblea straordinaria, la riunione dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. L’Assemblea elegge gli organi direttivi, amministrativi, di controllo e di consultazione dell’Organismo di gestione. A tal fine essa nomina il Comitato Elettorale, composto da almeno tre membri, che accetta e controlla le candidature e controlla lo svolgimento democratico delle elezioni. L’annuncio di convocazione dell’Assemblea viene dato almeno 8 (otto) giorni prima mediante avviso affisso nella sede sociale, specificando la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno in discussione. Va inoltre garantita la massima pubblicità alla convocazione al fine di permettere la partecipazione più ampia possibile. L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione delle riunioni per le quali, a norma del presente statuto, è richiesta la presenza minima dei soci. L’Assemblea nomina ogni volta un Presidente che dirige i lavori. Segretario dell’Assemblea è il Segretario del CRALD e, in caso di assenza, uno dei soci presenti scelto dall’Assemblea stessa. Il Segretario controlla la validità dell’Assemblea e delle sue deliberazioni; redige i verbali che sottoscrive con il Presidente dell’Assemblea. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti in seduta.
L’Assemblea dei soci è chiamata a deliberare in materia di:
- approvazione, nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile di ogni anno, del bilancio
preventivo, del consultivo e del rendiconto patrimoniale; - approvazione del programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti;
- decisione sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Revisori;
- decisioni su eventuali controversie relative a regolamenti e sulla loro compatibilità coi
principi ispiratori dello Statuto; - composizione numerica dei membri del Consiglio Direttivo, costituito, sulla base dell’entità
numerica del corpo sociale, da un minimo di cinque ad un massimo di ventun membri,
compresi quelli di nomina sindacale (questi ultimi in numero non superiore alla metà dei
membri eletti dai soci); - approvazione dei criteri e delle modalità per l’elezione del Consiglio Direttivo stabiliti in
accordo con il Consiglio Direttivo uscente, con l’intento di ispirarsi a criteri che evitino la
riproposizione delle aggregazioni sindacali o associative e facilitino invece intese unitarie. - elegge i consiglieri al Consiglio Direttivo e si pronuncia sulla decadenza degli stessi nei casi
previsti dallo Statuto. Tutti i soci compongono l’elettorato, attivo e passivo.
Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO – è composto da n.19 membri effettivi, di cui 13 eletti secondo le modalità fissate dal presente Statuto, e n.6 membri, nominati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, aventi come caratteristiche l’appartenenza al corpo sociale effettivo e benemerito. Per i consiglieri eletti dai soci è prevista la decadenza automatica della carica al raggiungimento della terza assenza alle sedute del Consiglio, non preventivamente giustificata. In tal caso, il Consiglio Direttivo, a norma del presente Statuto, provvederà con propria delibera a dichiarare la decadenza del Consigliere, provvedendo alla sua sostituzione con il primo disponibile, in ordine di voti ricevuti, dalla Lista delle ultime elezioni, comunque in numero complessivamente non superiore ad un terzo di tutto il Consiglio. La decadenza del singolo consigliere può altresì essere disposta a seguito di mozione di sfiducia, votata a maggioranza semplice, deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di inattività del consigliere circa lo svolgimento dei compiti ad egli assegnati a norma dei regolamenti di cui all’art. 9 del presente Statuto ed in relazione alla carica ricoperta. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione al consigliere della delibera del Consiglio Direttivo, sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria, o straordinaria all’uopo indetta, nella sua prima convocazione. Il consiglio Direttivo dura in carica 3 anni, salvo decadenza deliberata dai 3/5 dei soci riuniti in Assemblea straordinaria appositamente convocata alla quale partecipi almeno il 50% dei soci. Al fine di garantire un fisiologico avvicendamento delle cariche sociali ed un’attiva partecipazione degli associati negli Organi Sociali, i membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti per un numero massimo di 2 mandati. Per il computo dei mandati si tiene conto anche degli eventuali mandati non giunti alla scadenza fisiologica dei 3 anni. Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle commissioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, al fine di contribuire alla realizzazione di particolari iniziative, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non dipendenti, con palesi competenze specifiche, oltre ai soci benemeriti, ai soci onorari ed aggregati. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, a maggioranza dei votanti in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione, con la presenza di un terzo (almeno 7 membri) il Presidente.
Con le stesse modalità di cui sopra, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo, nomina al proprio interno:
il VICE PRESIDENTE
il SEGRETARIO
il TESORIERE
l’ECONOMO
ai quali vengono assegnati i compiti normalmente attribuiti a tali figure dalle disposizioni regolamentari di cui all’art.9 del presente Statuto e legislative vigenti. Alle sedure del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, i membri del Collegio dei Revisori. Inoltre sono invitati permanentemente in qualità di uditori i rappresentanti sindacali delle Organizzazioni maggiormente rappresentative. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria, con cadenza almeno mensile, ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le sedute sono presiedute dal Presidente o da un Vice-presidente. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione, con la presenza di un terzo (almeno 7 membri), Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.
Il Consiglio Direttivo:
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all’Assemblea;
- da’ esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
- redige i bilanci e fornisce agli altri organismi del CRALD informazioni periodiche sulla situazione finanziaria ed amministrativa;
- decide sulla stipula di tutti gli atti commerciali inerenti alle attività sociali;
- cura la gestione di tutti i beni ed immobili di proprietà del CRALD o in uso;
- decide le forme e le modalità di partecipazione del CRALD alle attività organizzate nella zona e l’apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
- mantiene i rapporti politici organici con il Consiglio dei delegati con i quali coordina eventuali attività ed iniziative.
- stabilisce ed adotta, se ed in quanto funzionali alla migliore gestione del CRALD in relazione alle dimensioni ed al volume delle attività da svolgere, i regolamenti di cui all’art. 9 del presente Statuto.
Nei casi previsti dall’art. 14 del presente Statuto, nomina al proprio interno un Comitato Esecutivo,
per l’adempimento dei compiti di ordinaria amministrazione e per l’esecuzione di quanto già
deliberato dal Consiglio.
Art. 13 PRESIDENTE – Il Presidente ha la legale rappresentanza del CRALD e provvede a quanto è a lui attribuito dal presente Statuto.
In particolare:
- rappresenta il CRALD e ne ha la firma sociale;
- propone le cariche di Vice Presidente, Segretario, Tesoriere ed Economo al Consiglio Direttivo, il quale si esprimerà con voto favorevole o contrario alla suddetta proposta;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo senza potersi astenere dalla votazione in caso di parità numerica dei voti;
- cura l’Ordine del Giorno sul quale il Consiglio Direttivo deve deliberare; tale Ordine del Giorno viene da lui redatto, tenendo conto degli argomenti formalmente proposti dai Consiglieri;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
- assume direttamente, con formale assenso di un Vice-Presidente, le funzioni proprie del Consiglio Direttivo, quando l’urgenza sia tale da non permettere la convocazione; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione successiva.
La durata della carica del presidente è pari a quella del Consiglio Direttivo, salvo decadenza anticipata su mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo. Per fronteggiare assenza o impedimenti del Presidente, lo stesso, a tal fine, nomina un Vice-Presidente.
Art. 14 IL COMITATO ESECUTIVO – Qualora le dimensioni ed il volume di attività lo giustifichino, il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo, per l’adempimento dei compiti di ordinaria amministrazione e per l’esecuzione di quanto già deliberato dal Consiglio stesso.
Art. 15 IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI – Il Collegio dei Sindaci Revisori del CRALD è composto di tre membri designati, entro 60 giorni dalle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. La durata della carica è di tre anni, di norma coincidente con il periodo di durata in carica degli altri Organi del CRALD.
Al Collegio sono demandati i seguenti compiti:
- partecipare, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- esaminare i Bilanci del CRALD e vigilare sul corretto andamento gestionale da parte degli Organi preposti;
- redigere una relazione di presentazione all’Assemblea del Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- convocare l’Assemblea generale per denunciare un comprovato difetto amministrativo o finanziario operato dal Consiglio Direttivo.
In caso di inerzia da parte delle Associazioni Sindacali nella designazione, nel termine sopra indicato, dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori, è facoltà del Consiglio Direttivo indire apposita assemblea straordinaria del CRALD per l’elezione del Collegio dei Sindaci Revisori in sostituzione del collegio di nomina sindacale. In tale assemblea l’elettorato attivo e passivo è composto dai soci del CRALD ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo in carica. Anche il Collegio dei Sindaci Revisori eletto dal CRALD è composto di tre membri con i poteri e compiti di cui al presente articolo. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. La durata della carica è di tre anni, di norma coincidente con il periodo di durata in carica degli altri Organi del CRALD.
NORME VARIE
Art.16 GRATUITA’ DEGLI INCARICHI – Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e degli Organi delle Commissioni o Gruppi ed eventuali incarichi svolti da cittadini che prestano attività volontaria, sono completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese, dimostrate e non evitabili, dovranno essere concordati e definiti specificamente con il Consiglio Direttivo, o disciplinati mediante i regolamenti di cui all’art. 9 del presente Statuto.
Art. 17 BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE – Il patrimonio sociale del CRALD è costituito:
- dai versamenti dei soci, dei loro familiari, dei cittadini che partecipano alle iniziative del CRALD;
- dai proventi per contributi pubblici;
- dai proventi delle manifestazioni organizzate dal CRALD;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia delle persone che di Enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia del CRALD;
- beni mobili ed immobili di proprietà del CRALD.
Ogni somma o bene del tipo sopra elencato, deve essere introitata ed acquisita nel bilancio del CRALD, qualunque sia la motivazione dell’erogazione. Non sono ammesse entrate che possano ledere o condizionare l’autonomia degli Organi di Gestione. Il patrimonio sociale non può essere destinato ad altro uso se non quello per il quale il CRALD è stato costituito. Del patrimonio sociale deve essere fatta regolare tenuta amministrativa mediante un bilancio patrimoniale che viene presentato ogni anno all’Assemblea. Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea nelle sedute appositamente indette.
Eventuali residui attivi riscontrati in chiusura di esercizio saranno devoluti come segue:
- il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative a carattere culturale, sportivo, ricreativo e turistico e per nuovi impianti o ammortamento attrezzature.
Art. 18 SCIOGLIMENTO DEL CRALD – L’Assemblea Generale dei soci ha facoltà di decidere l’eventuale scioglimento dei CRALD. La decisione di scioglimento per essere valida deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/4 degli associati nell’Assemblea appositamente convocata. L’avviso di convocazione deve specificamente richiamare nell’Ordine del Giorno il motivo dell’Assemblea. Qualora l’Assemblea, costituita come sopra, deliberi lo scioglimento del CRALD, nella stessa seduta, provvede altresì alla nomina di tre liquidatori. Tutti i beni, nessuno escluso, dovranno essere devoluti ad opere di beneficienza o ad attività consimili in favore dei lavoratori dipendenti dell’AUSL Ambito Distrettuale di Ravenna.
Art.19 NORME FINALI E MODIFICHE DELLO STATUTO – Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile. Modifiche al presente statuto sono decise dall’Assemblea, con votazione che ottenga almeno i 2/3 dei voti dei presenti aventi diritto.